Art. 5.
(Durata del Fondo e relazione conclusiva).

      1. Il Fondo ha durata triennale.
      2. Al termine del terzo anno dalla data di istituzione del Fondo, si procede alla verifica dell'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità stabilite dai commi 3 e 4 del presente articolo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, il funzionamento dei programmi di finanziamento previsti dal Fondo è sottoposto a valutazione da parte di un esperto indipendente individuato dal Ministro dello sviluppo economico.
      4. Gli esiti della valutazione di cui al comma 3 sono trasmessi, mediante apposita relazione, al Ministro dello sviluppo economico, che li esamina al fine dell'eventuale prosecuzione dei programmi di finanziamento previsti dal Fondo.

 

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